LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 9-04-1997
REGIONE ABRUZZO

Finanziamento della costruzione delle
strutture di ricovero per cani e gatti nonchè
per la prevenzione del randagismo

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 9
del 20 maggio 1997
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

 La Regione Abruzzo istituisce uno stanziamento
di lire 900.000.000 (novecentomilioni)
da impiegare:
- lire 500.000.000 per il finanziamento della
costruzione di n. 2 (due) canili sanitari nelle
UUSSLL di Avezzano - Sulmona e Lanciano -
Vasto escluse dal primo finanziamento
previsto dalla legge regionale n. 34/ 1004;
  - lire 400.000.000 per la concessione di appositi
finanziamenti ai Comuni ai quali è  attribuito
l' obbligo in forma singola o associata,
della costruzione di rifugi per cani e gatti o
risanamento di eventuali ex canili comunali esistenti.
  Le comunità  montane possono nelle aree
di competenza sostituirsi ai comuni nella costruzione
di rifugi e nell' accesso ai finanziamenti
di cui sopra mediante apposita, delega
degli stessi.  Le associazioni di cui all' art. 17
della legge regionale 11.02.1992 n. 15 possono
essere delegate dai comuni all' accesso ai
fondi per la realizzazione dei rifugi mediante
convenzioni.

 

 

ARTICOLO 2

 Le richieste di finanziamento da parte degli
enti interessati di cui all' art. 1 devono pervenire
alla Regione Abruzzo - Assessorato
Sanità  - Servizio Veterinario - entro 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione della presente
legge sul BURA.

 

 

ARTICOLO 3

 La Giunta regionale, valutati preliminarmente
i progetti pervenuti, con particolare
riferimento al territorio servito, alla rispondenza
degli impianti ed all' efficienza del servizio
prestato a garanzia della gestione, nonchè
al fatto che in ogni USL vi sia almeno
un rifugio, eroga con appositi atti deliberativi
i finanziamenti per la realizzazione degli interventi.

 

 

ARTICOLO 4

 All' onere derivante dall' applicazione della
presente legge, valutato per l' anno 1997 in
lire 900.000.000, si provvede ai sensi dell' artº
38 della legge regionale di contabilità  29 dicembre
1977, n. 81, con il fondo globale
iscritto al cap. 324000, partita n. 26 - Elenco
n. 4, dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l' esercizio 1996.
  Nello stato di previsione della spesa del
bilancio per l' esercizio 1997, è  istituito ed
iscritto al sett 07, tit II ctg 3, Sez 8, il
Cap. 72330, con la denominazione: << Interventi
a favore delle UUSSLL per la costruzione
di canili sanitari >>, con lo stanziamento
di sola competenza di lire 900.000.000 >>.

 

 

ARTICOLO 5

 Con l' entrata in vigore della presente legge
regionale cessano di avere efficacia le disposizioni
legislative regionali in contrasto
con la stessa ed in particolare il disposto di
cui art. 4, quinto comma, terzo e quarto capoverso
della legge regionale dell' 11.02.1992,
n. 15.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata
nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della
Regione Abruzzo.
 Data a L' Aquila, addì  9 aprile 1997